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Statuto
Articolo 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione
denominata TUTELA - Cassa di Assistenza Integrativa Complementare.
Articolo 2 - SEDE
L’Associazione è promossa e
costituita ai sensi dell’Art. 36 e seguenti del codice Civile.
La Cassa ha sede in Milano, Via Carlo Farini n° 81.
Articolo 3 - SCOPO
La Cassa non ha scopo di lucro,
si propone di attuare assistenza anche integrativa attraverso l’organizzazione
del Gruppo Pulsar e/o mediante attività di gestione diretta atta a perseguire
la finalità sopracitata - ai seguenti soggetti:
1) Aziende operanti nei settori dell’industria, del commercio,
dell’agricoltura, dei servizi, delle professioni ed organizzazioni senza scopo
di lucro che ne richiedano formale adesione;
2) dipendenti e/o collaboratori autonomi e/o titolari e/o dipendenti in
quiescenza delle Aziende ed Organizzazioni di cui al punto 1);
3) Casse Assistenziali aventi gestione autonoma;
ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e
regolamenti aziendali o da accordi di categoria.
Articolo 4 - SOCI
Soci sono i soggetti di cui all’Articolo 3 punti 1) e 3) che ne
facciano richiesta mediante lettera di adesione da far pervenire alla sede della
Cassa.
Ciascun Socio può recedere
dalla Cassa mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Comitato di
Amministrazione entro il 30 Novembre di ogni anno.
Articolo 5 - VERSAMENTI DEI SOCI
I Soci sono tenuti annualmente a
versare i contributi richiesti dal Comitato di Amministrazione.
L’attuazione delle assistenze integrative complementari di cui all’Articolo
3 da parte della Cassa è condizionata al pagamento di detto contributo da parte
del Socio.
Il Socio che non versi i contributi richiesti è passibile di esclusione dalla
Cassa Tutela. Tale esclusione sarà notificata a mezzo lettera raccomandata
nella quale il Comitato di Amministrazione evidenzierà le motivazioni che hanno
portato alla decisione.
Articolo 6 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da
tutti i Soci.
Essa deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno; è
inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il
Comitato di Amministrazione.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione, il
quale ne regola lo svolgimento. In caso di assenza del Presidente, presiede
l’Assemblea il Vice Presidente.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita a ciascuno dei Soci
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso deve
contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento
di tanti Soci che ne rappresentino la maggioranza ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato
mediante delega scritta.
Le Assemblee possono essere convocate anche fuori Sede.
L’Assemblea:
a) determina e nomina i componenti del Comitato di Amministrazione;
b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) approva il preventivo d’esercizio;
d) approva il conto consuntivo dell’esercizio;
e) apporta le modifiche allo Statuto;
f) delibera lo scioglimento della Cassa;
g) stabilisce la misura dei contributi associativi.
Le deliberazioni concernenti i punti e) ed f) devono essere adottate con
maggioranza dei tre quarti dei votanti.
Tutte le altre elencate deliberazioni devono essere adottate a maggioranza
assoluta (cinquanta per cento più uno) dei votanti.
Articolo 7 - COMITATO DI
AMMINISTRAZIONE
La cassa ha gestione autonoma.
E’ amministrata da un Comitato, composto da tre a cinque membri, nominati
dall’Assemblea dei Soci, che ne determina anche il numero.
Gli Amministratori restano in carica per due anni.
Il mandato è rinnovabile tacitamente, salvo revoca da parte dell’Assemblea o
dimissioni.
Possono essere membri del Comitato di Amministrazione i Soci e terzi anche non
Soci.
Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non
nominati dall’Assemblea, che dureranno in carica un biennio.
In caso di morte o di dimissioni di un membro del Comitato di Amministrazione in
carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Comitato di
Amministrazione, viene effettuata In caso di morte o di dimissioni di un membro
del Comitato di Amministrazione in carica, la sua sostituzione, fino al termine
del mandato del Comitato di Amministrazione, viene effettuata mediante
cooptazione da parte del Comitato stesso.
Il Comitato è convocato con avviso da inviarsi mediante lettera raccomandata
almeno cinque giorni prima o nei casi di urgenza mediante telegramma da inviarsi
almeno due giorni prima della riunione tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della
maggioranza di membri in carica, tra i quali il Presidente od il Vice
Presidente: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. Nessun
compenso è dovuto ai membri del Comitato di Amministrazione.
Articolo 8 POTERI E COMPITI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Il comitato è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa.
Esso in particolare:
a) propone all’Assemblea la misura dei versamenti di cui all’Articolo
5 del presente Statuto validi per ogni esercizio sociale;
b) adotta il regolamento per il funzionamento della Cassa e per stabilire
le modalità operative per l’attuazione di quanto citato all’Articolo 3;
c) redige il rendiconto di gestione annuale che dovrà essere sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria entro la fine di giugno di ogni
anno;
d) delibera la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria ai sensi
dell’Articolo 6;
e) delibera sull’ammissione dei Soci verificandone il possesso dei
requisiti stabiliti dallo Statuto.
L’adozione del regolamento ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere
deliberate con voto favorevole della maggioranza di membri in carica del
comitato tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
Articolo 9 - POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la
Cassa a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Cassa sia nei
riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente provvede in particolare a far dare attuazione alle deliberazioni
dell’Assemblea e del Comitato di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal
Vice Presidente.
Articolo 10 - COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei
Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica
due anni e sono rieleggibili.
I membri effettivi o supplenti sono nominati dall’Assemblea dei Soci la quale
nomina anche il Presidente dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti hanno diritto di controllare la gestione
dell’Associazione e devono presentare annualmente la loro relazione sul
rendiconto, compilato al Comitato ai sensi dell’Articolo 8 sub c).
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori
dei Conti, subentra il membro supplente più anziano e così di seguito in
ordine d’età.
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti hanno la facoltà di
partecipare alle riunioni del Comitato di Amministrazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 11 - DURATA DELLA CASSA
La durata della Cassa è a tempo
indeterminato.
La Cassa verrà messa in liquidazione qualora non possa raggiungere lo scopo per
la quale è stata costituita o quando il suo scioglimento venga deliberato dai
Soci in Assemblea.
Articolo 12 - CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia tra i Soci,
attinente al rapporto associativo o tra associate e Cassa, sarà devoluta - se
arbitrabile - ad un Collegio di tre Arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio
Arbitro, dandone notizia all’altra mediante raccomandata R.R.. Il terzo verrà
nominato di comune accordo dai primi due e, in difetto, dal Presidente della
Corte di Appello di Milano, su richiesta di ogni parte interessata.
Gli Arbitri giudicheranno secondo equità quali amichevoli compositori e senza
formalità di procedura, ma con l’obbligo di sentire le parti, ricevere
memorie e documenti e di assegnare un termine per le repliche. Assumeranno
inoltre le prove dalle parti proposte e che riterranno pertinenti. La decisione
sarà resa nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, dovrà
essere preceduta da un tentativo di conciliazione e sarà inappellabile.
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