Cassa Tutela
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Statuto

Articolo 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata TUTELA - Cassa di Assistenza Integrativa Complementare.

Articolo 2 - SEDE
L’Associazione è promossa e costituita ai sensi dell’Art. 36 e seguenti del codice Civile.
La Cassa ha sede in Milano, Via Carlo Farini n° 81.

Articolo 3 - SCOPO
La Cassa non ha scopo di lucro, si propone di attuare assistenza anche integrativa attraverso l’organizzazione del Gruppo Pulsar e/o mediante attività di gestione diretta atta a perseguire la finalità sopracitata - ai seguenti soggetti:
1) Aziende operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura, dei servizi, delle professioni ed organizzazioni senza scopo di lucro che ne richiedano formale adesione;
2)  dipendenti e/o collaboratori autonomi e/o titolari e/o dipendenti in quiescenza delle Aziende ed Organizzazioni di cui al punto 1);
3)  Casse Assistenziali aventi gestione autonoma;
ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e regolamenti aziendali o da accordi di categoria.

Articolo 4 - SOCI
Soci sono i soggetti di cui all’Articolo 3 punti 1) e 3) che ne facciano richiesta mediante lettera di adesione da far pervenire alla sede della Cassa.  
Ciascun Socio può recedere dalla Cassa mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Comitato di Amministrazione entro il 30 Novembre di ogni anno.

Articolo 5 - VERSAMENTI DEI SOCI
I Soci sono tenuti annualmente a versare i contributi richiesti dal Comitato di Amministrazione.
L’attuazione delle assistenze integrative complementari di cui all’Articolo 3 da parte della Cassa è condizionata al pagamento di detto contributo da parte del Socio.
Il Socio che non versi i contributi richiesti è passibile di esclusione dalla Cassa Tutela. Tale esclusione sarà notificata a mezzo lettera raccomandata nella quale il Comitato di Amministrazione evidenzierà le motivazioni che hanno portato alla decisione.

Articolo 6 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
Essa deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato di Amministrazione.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione, il quale ne regola lo svolgimento. In caso di assenza del Presidente, presiede l’Assemblea il Vice Presidente.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita a ciascuno dei Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti Soci che ne rappresentino la maggioranza ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.
Le Assemblee possono essere convocate anche fuori Sede.  
L’Assemblea:
a)  determina e nomina i componenti del Comitato di Amministrazione;
b)  nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)  approva il preventivo d’esercizio;
d)  approva il conto consuntivo dell’esercizio;
e)  apporta le modifiche allo Statuto;
f)  delibera lo scioglimento della Cassa;
g)  stabilisce la misura dei contributi associativi.
Le deliberazioni concernenti i punti e) ed f) devono essere adottate con maggioranza dei tre quarti dei votanti.
Tutte le altre elencate deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei votanti. 

Articolo 7 - COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
La cassa ha gestione autonoma.
E’ amministrata da un Comitato, composto da tre a cinque membri, nominati dall’Assemblea dei Soci, che ne determina anche il numero.
Gli Amministratori restano in carica per due anni.
Il mandato è rinnovabile tacitamente, salvo revoca da parte dell’Assemblea o dimissioni.
Possono essere membri del Comitato di Amministrazione i Soci e terzi anche non Soci.
Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall’Assemblea, che dureranno in carica un biennio.
In caso di morte o di dimissioni di un membro del Comitato di Amministrazione in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Comitato di Amministrazione, viene effettuata In caso di morte o di dimissioni di un membro del Comitato di Amministrazione in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Comitato di Amministrazione, viene effettuata mediante cooptazione da parte del Comitato stesso.
Il Comitato è convocato con avviso da inviarsi mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima o nei casi di urgenza mediante telegramma da inviarsi almeno due giorni prima della riunione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza di membri in carica, tra i quali il Presidente od il Vice Presidente: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di Amministrazione. 

Articolo 8 POTERI E COMPITI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Il comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa.
Esso in particolare:
a)  propone all’Assemblea la misura dei versamenti di cui all’Articolo 5 del presente Statuto validi per ogni esercizio sociale;
b)  adotta il regolamento per il funzionamento della Cassa e per stabilire le modalità operative per l’attuazione di quanto citato all’Articolo 3;
c)  redige il rendiconto di gestione annuale che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria entro la fine di giugno di ogni anno;
d)  delibera la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria ai sensi dell’Articolo 6;
e)  delibera sull’ammissione dei Soci verificandone il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.
L’adozione del regolamento ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere deliberate con voto favorevole della maggioranza di membri in carica del comitato tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. 

Articolo 9 - POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Cassa a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Cassa sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente provvede in particolare a far dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I membri effettivi o supplenti sono nominati dall’Assemblea dei Soci la quale nomina anche il Presidente dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti hanno diritto di controllare la gestione dell’Associazione e devono presentare annualmente la loro relazione sul rendiconto, compilato al Comitato ai sensi dell’Articolo 8 sub c).
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente più anziano e così di seguito in ordine d’età.
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di Amministrazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 - DURATA DELLA CASSA
La durata della Cassa è a tempo indeterminato.
La Cassa verrà messa in liquidazione qualora non possa raggiungere lo scopo per la quale è stata costituita o quando il suo scioglimento venga deliberato dai Soci in Assemblea. 

Articolo 12 - CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia tra i Soci, attinente al rapporto associativo o tra associate e Cassa, sarà devoluta - se arbitrabile - ad un Collegio di tre Arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio Arbitro, dandone notizia all’altra mediante raccomandata R.R.. Il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due e, in difetto, dal Presidente della Corte di Appello di Milano, su richiesta di ogni parte interessata.
Gli Arbitri giudicheranno secondo equità quali amichevoli compositori e senza formalità di procedura, ma con l’obbligo di sentire le parti, ricevere memorie e documenti e di assegnare un termine per le repliche. Assumeranno inoltre le prove dalle parti proposte e che riterranno pertinenti. La decisione sarà resa nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, dovrà essere preceduta da un tentativo di conciliazione e sarà inappellabile.


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