Cassa Tutela - Cassa di Assistenza Integrativa Complementare

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Regolamento

Articolo 1
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della CASSA TUTELA.

Articolo 2 - SCOPO
Secondo quanto previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, la Cassa promuove forme di assistenza anche integrativa e complementare attraverso l’organizzazione del Gruppo Pulsar, Brokers internazionali di assicurazione e/o mediante attività di gestione diretta atta a perseguire lo scopo sopracitato.

Articolo 3 - MANDATO OPERATIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 2 del presente Regolamento, la Cassa emetterà una lettera di mandato operativo alla Pulsar Holding S.r.l..

Articolo 4 - PRESTAZIONI
La CASSA TUTELA provvede alla collocazione, gestione ed amministrazione delle seguenti coperture assicurative attraverso l’eventuale stipula per conto dei propri Soci di:
1)  polizze di assicurazione sulla vita mono annuale di gruppo per il caso di morte;
2)  polizze di assicurazione sulla vita mono annuale di gruppo per il caso di morte ed invalidità totale e permanente e malattie invalidanti (dread disease);
3)  polizze di assicurazione per il rimborso delle spese mediche;
4)  polizze di assicurazione per il rischio di invalidità permanente da malattia;
5)  polizza di assicurazione contro gli infortuni.
Le condizioni contrattuali previste nei sopracitati contratti, da stipularsi con primarie Compagnie di Assicurazione, sono omogenee e valgono a regolamentare i termini di ciascuna delle coperture assicurative attuate dal Comitato di Amministrazione.
La decorrenza di ogni eventuale polizza di assicurazione sottoscritta a norma del presente articolo dovrà essere il 31 Dicembre od il 1 Gennaio. E’ peraltro possibile aderire alle coperture assicurative in data diversa, ma alle condizioni specifiche di polizza.
In via del tutto transitoria potranno essere gestite ed amministrate coperture assicurative stipulate in precedenza dagli aderenti, per le quali non è stato possibile procedere alla rescissione del contratto e ciò esclusivamente sino al termine di scadenza delle stesse. In tali casi eccezionali viene considerato l’impegno previsto dal II capoverso dell’Articolo 4 del presente Regolamento.
La Cassa provvede, inoltre, alla eventuale gestione di fondi per garantire prestazioni assistenziali dirette e/o aggiuntive.

Articolo 5 - CONTRIBUTI
I Soci sono tenuti al versamento dei contributi necessari alle coperture assicurative prescelte, in conformità a quanto stabilito nei regolamenti aziendali e/o negli accordi stipulati tra le Aziende ed Organizzazioni aderenti ed i loro dipendenti.
In nessun caso la Cassa potrà anticipare per conto dei propri Soci alcun contributo.
Le responsabilità derivanti dal mancato o ritardato versamento dei contributi stessi saranno esclusivamente imputate ai Soci inadempienti e non dovrà in nessun modo interferire con le posizioni degli altri associati.
Viene anche previsto un contributo associativo a carico di ogni singolo aderente nella misura annuale di:

EUR   

51,65

sino  a 10 dipendenti iscritti

EUR   

154,94

da 11 a 50 dipendenti iscritti

EUR

516,46

da 51 a 200 dipendenti iscritti

EUR

1.032,91

oltre i 200 dipendenti iscritti

Articolo 6 - RECESSO
Ogni Socio può recedere comunicando per iscritto alla Cassa tale volontà nei termini stabiliti dall’Articolo 4 dello Statuto.
Il Socio è inoltre tenuto alla comunicazione scritta alla Cassa per l’eventuale recesso di ogni persona fisica destinataria delle prestazioni di cui all’Articolo 3 dello Statuto. Su tale eventualità, ogni diritto maturato a favore del socio verrà ad esso riconosciuto integralmente per quanto dall’applicazione delle condizioni contrattuali assicurative che regolano la posizione in causa.

Articolo 7 - MODIFICHE
Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Comitato di Amministrazione. 



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