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Regolamento
Articolo 1
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della
CASSA TUTELA.
Articolo 2 - SCOPO
Secondo quanto previsto dall’Articolo 3 dello Statuto, la Cassa promuove
forme di assistenza anche integrativa e complementare attraverso
l’organizzazione del Gruppo Pulsar, Brokers internazionali di assicurazione
e/o mediante attività di gestione diretta atta a perseguire lo scopo
sopracitato.
Articolo 3 - MANDATO OPERATIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 2 del presente Regolamento,
la Cassa emetterà una lettera di mandato operativo alla Pulsar Holding S.r.l..
Articolo 4 - PRESTAZIONI
La CASSA TUTELA provvede alla collocazione, gestione ed amministrazione delle
seguenti coperture assicurative attraverso l’eventuale stipula per conto dei
propri Soci di:
1) polizze di assicurazione sulla vita mono annuale di gruppo per il caso
di morte;
2) polizze di assicurazione sulla vita mono annuale di gruppo per il caso
di morte ed invalidità totale e permanente e malattie invalidanti (dread
disease);
3) polizze di assicurazione per il rimborso delle spese mediche;
4) polizze di assicurazione per il rischio di invalidità permanente da
malattia;
5) polizza di assicurazione contro gli infortuni.
Le condizioni contrattuali previste nei sopracitati contratti, da stipularsi con
primarie Compagnie di Assicurazione, sono omogenee e valgono a regolamentare i
termini di ciascuna delle coperture assicurative attuate dal Comitato di
Amministrazione.
La decorrenza di ogni eventuale polizza di assicurazione sottoscritta a norma
del presente articolo dovrà essere il 31 Dicembre od il 1 Gennaio. E’
peraltro possibile aderire alle coperture assicurative in data diversa, ma alle
condizioni specifiche di polizza.
In via del tutto transitoria potranno essere gestite ed amministrate coperture
assicurative stipulate in precedenza dagli aderenti, per le quali non è stato
possibile procedere alla rescissione del contratto e ciò esclusivamente sino al
termine di scadenza delle stesse. In tali casi eccezionali viene considerato
l’impegno previsto dal II capoverso dell’Articolo 4 del presente
Regolamento.
La Cassa provvede, inoltre, alla eventuale gestione di fondi per garantire
prestazioni assistenziali dirette e/o aggiuntive.
Articolo 5 - CONTRIBUTI
I Soci sono tenuti al versamento dei contributi necessari alle coperture
assicurative prescelte, in conformità a quanto stabilito nei regolamenti
aziendali e/o negli accordi stipulati tra le Aziende ed Organizzazioni aderenti
ed i loro dipendenti.
In nessun caso la Cassa potrà anticipare per conto dei propri Soci alcun
contributo.
Le responsabilità derivanti dal mancato o ritardato versamento dei contributi
stessi saranno esclusivamente imputate ai Soci inadempienti e non dovrà in
nessun modo interferire con le posizioni degli altri associati.
Viene anche previsto un contributo associativo a carico di ogni singolo aderente
nella misura annuale di:
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EUR
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51,65
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sino a 10 dipendenti iscritti
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EUR
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154,94
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da 11 a 50 dipendenti iscritti
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EUR
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516,46
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da 51 a 200 dipendenti
iscritti
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EUR
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1.032,91
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oltre i 200 dipendenti iscritti
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Articolo 6 - RECESSO
Ogni Socio può recedere comunicando per iscritto alla Cassa tale volontà
nei termini stabiliti dall’Articolo 4 dello Statuto.
Il Socio è inoltre tenuto alla comunicazione scritta alla Cassa per
l’eventuale recesso di ogni persona fisica destinataria delle prestazioni di
cui all’Articolo 3 dello Statuto. Su tale eventualità, ogni diritto maturato
a favore del socio verrà ad esso riconosciuto integralmente per quanto
dall’applicazione delle condizioni contrattuali assicurative che regolano la
posizione in causa.
Articolo 7 - MODIFICHE
Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Comitato di
Amministrazione.
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