Definizioni
Si designa con:
Società: la/e Società di assicurazione/i convenzionata/e;
Contraente:
TUTELA Cassa
d'Assistenza Integrativa e complementare;
Assicurato: il soggetto
nei confronti del quale è prestata l'assicurazione;
Nucleo familiare: i
familiari dell'iscritto previsti dal regolamento degli Enti FASI, FASDAC, FAIT
ed equivalenti, nei confronti dei quali siano operanti le prestazioni dei
suddetti Enti.
Familiare non a carico:
Conviventi “more uxorio”, figli oltre il 26° anno di età se presenti nello
stato di famiglia;
Assicurazione: il
contratto di assicurazione;
Polizza: il documento
che prova l'assicurazione;
Malattia: è considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute
non dipendente da infortunio.
Anche se impropriamente, nelle malattie si considerano incluse: gravidanza,
parto, puerperio e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni fisiche
che possono essere compensate con l'uso di protesi dentarie e protesi
anatomiche. Inoltre, s'intendono incluse le malattie che sono espressione o
conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di
iscrizione. La copertura degli eventi anzidetti cessa, comunque, al termine
della iscrizione anche se gli eventi stessi continuano il loro decorso.
Infortunio: è considerato ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente da malattia: La perdita
permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della
capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo,
indipendentemente dalla sua professione;
Evento:
la causa che determina la richiesta di rimborso.
Le richieste di rimborso delle spese per prestazioni effettuate anche in tempi
diversi, sono considerate un unico evento, se determinante da un'unica causa.
L'onere della prova è a carico dell'Assicurato.
Premio: la somma dovuta
dal Contraente alla Società;
Rimborso: la somma
dovuta dalla Società in caso di sinistro, cioè il verificarsi del fatto
dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Istituto
di cura: l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, sia convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al
ricovero dei malati, esclusi comunque case di cura per lunghe degenze, case per
trattamenti fisioterapici o di FIT-NESS, stabilimenti termali, case di
convalescenza e di soggiorno;
Ricovero
ospedaliero: degenza in istituto di cura comportante almeno un
pernottamento;
Day hospital:
degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno che presupponga il
rilascio della cartella clinica;
Assistenza
infermieristica: l'assistenza infermieristica prestata dal personale
fornito dallo specifico diploma;
Intervento chirurgico:
tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di
strumenti operatori. Si considera intervento chirurgico anche l’applicazione
di apparecchi gessati;
Visita specialistica: la
visita effettuata da medico fornito di specializzazione;
Massimale per nucleo
familiare: la disponibilità unica ovvero la spesa massima rimborsabile per
tutti i componenti del nucleo familiare che fa capo all'Assicurato, per una o più
malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell'anno assicurativo;
Franchigie e scoperti:
l'importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Retribuzione: si intende tutto quanto, al lordo delle
ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni:
oltre allo stipendio,tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi
carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed
ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso.
Non forma parte della retribuzione quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese.
Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione quella che
l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti
quello in cui si è verificato l'infortunio, comprese le somme relative a
retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su esse sia
conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
Per i dipendenti che non abbiano raggiunto l'anno di servizio e per quelli
assunti temporaneamente, ai fini della liquidazione delle indennità e
considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la
retribuzione giornaliera media attribuibile all'Assicurato per il periodo di
tempo decorrente dall'assunzione in servizio sino al giorno della malattia.