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Definizioni

Si designa con:

Società: la/e Società di assicurazione/i convenzionata/e;

Contraente: TUTELA Cassa d'Assistenza Integrativa e complementare;

Assicurato: il soggetto nei confronti del quale è prestata l'assicurazione;

Nucleo familiare: i familiari dell'iscritto previsti dal regolamento degli Enti FASI, FASDAC, FAIT ed equivalenti, nei confronti dei quali siano operanti le prestazioni dei suddetti Enti.

Familiare non a carico: Conviventi “more uxorio”, figli oltre il 26° anno di età se presenti nello stato di famiglia;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Malattia: è considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Anche se impropriamente, nelle malattie si considerano incluse: gravidanza, parto, puerperio e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni fisiche che possono essere compensate con l'uso di protesi dentarie e protesi anatomiche. Inoltre, s'intendono incluse le malattie che sono espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di iscrizione. La copertura degli eventi anzidetti cessa, comunque, al termine della iscrizione anche se gli eventi stessi continuano il loro decorso.

Infortunio: è considerato ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.  

Invalidità Permanente da malattia: La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;

Evento: la causa che determina la richiesta di rimborso.
Le richieste di rimborso delle spese per prestazioni effettuate anche in tempi diversi, sono considerate un unico evento, se determinante da un'unica causa.
L'onere della prova è a carico dell'Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rimborso: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, cioè il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque case di cura per lunghe degenze, case per trattamenti fisioterapici o di FIT-NESS, stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno;

Ricovero ospedaliero: degenza in istituto di cura comportante almeno un   pernottamento;

Day hospital: degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno che presupponga il rilascio della cartella clinica;

Assistenza infermieristica: l'assistenza infermieristica prestata dal personale fornito dallo specifico diploma;

Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di strumenti operatori. Si considera intervento chirurgico anche l’applicazione di apparecchi gessati;

Visita specialistica: la visita effettuata da medico fornito di specializzazione;

Massimale per nucleo familiare: la disponibilità unica ovvero la spesa massima rimborsabile per tutti i componenti del nucleo familiare che fa capo all'Assicurato, per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell'anno assicurativo;

Franchigie e scoperti: l'importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Retribuzione: si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio,tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso.
Non forma parte della retribuzione quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
Per i dipendenti che non abbiano raggiunto l'anno di servizio e per quelli assunti temporaneamente, ai fini della liquidazione delle indennità e considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all'Assicurato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio sino al giorno della malattia.


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